Per individuare una persona probabilmente contagiata da Covid-19 dotati della termocamera più adatta alle tue esigenze.
Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020, individua e suggerisce misure precise per combattere la pandemia.
Dallo Smart Working alla sanificazione deglie ambienti, passando per le precauzioni di carattere igienico sia personale che collettivo, per arrivare infine alle modalità di controllo degli ingressi e delle uscite nei siti aziendali.
I dispositivi che vi proponiamo vengono finanziati dallo stato e permettono, al datore di lavoro ed al medico competente, di gestire le informazioni raccolte durante i controlli nel totale rispetto della privacy.
La termocamera, o anche chiamata telecamera termica, sono in grado di analizzare con grande precisione la temperatura corporea delle persone, riuscendo ad evidenziare istantaneamente i casi di febbre. Queste telecamere trovano impiego nei luoghi affollati (supermercati, alberghi, ristoranti, trasporti) come misura di contenimento del coronavirus.
Questi dispositivi di riconoscimento facciale rilevano la febbre e, se opportunamente interfacciate ad un controllo accessi, impediscono il passaggio di persone che ne sono affette. Inoltre, configurando l’uso obbligatorio della mascherina, il terminale provvederà all’apertura dell’accesso, solo nel caso rilevi che la mascherina sia indossata.
Il prodotto riconosce volti fino a 2 metri di distanza in meno di 0,2 secondi e confronta l’immagine acquisita con quella presente nel software di gestione evitando così eventuali intromissioni nel sistema di sicurezza.
I prodotti da noi consigliati sfruttano la tecnologia dell’immagine termica, che rileva la temperatura di una persona tra 0,3m fino a 2m in un secondo. Questo ci permette di eliminare le code che diversamente si formerebbero all’ingresso, nel caso in cui utilizzassimo degli altri strumenti di rilevamento temperatura.
il programma per gestire gli utenti, allarmi, le notifiche e la memorizzazione delle persone, viene fornito in modo gratuito e si interfaccia ai sistemi di controllo accessi.
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione.Albert Einstein
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
(Acquisto dispositivi di protezione individuale – DPI)
L’articolo 43, comma 1, del D.L. n.23/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), ha previsto che “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.
La predetta assegnazione è stata trasferita nelle disponibilità di Invitalia che, in data 01 maggio 2020, ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” con il quale ha definito i criteri e le modalità di accesso al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale (DPI).
Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:
Le spese ammissibili al rimborso sono quelle sostenute dalle imprese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A titolo esemplificativo sono ammissibili:
Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso. Le fatture devono essere pagate mediante conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Le spese richieste a rimborso devono essere di importo non inferiore ad euro 500,00 e non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Il rimborso è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili e nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi:
Riamniamo a disposizione per garantire qualsiasi informazione e/o supporto in merito al presente bando.